TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

1 DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni:

(a) per "Leggi antischiavitù" si intendono tutti gli statuti, le leggi delegate, i regolamenti, le comande, le direttive, i trattati, i decreti e le leggi (ivi comprese leggi del diritto consuetudinario, sentenze, richieste, ordinanze o decisioni emanate da qualsiasi corte, ente regolatore o tribunale) in vigore in qualsiasi parte del mondo che riguardano la lotta alla schiavitù, alla servitù, al lavoro forzato o obbligatorio e/o al traffico di esseri umani, ivi compresa la Legge sulla schiavitù moderna del Regno Unito (Modern Slavery Act) del 2015.

(b) per "Società" si intende Honda Motor Europe Limited.

(c) per "Contratto" si intende qualsiasi contratto disciplinato dalle presenti Condizioni.

(d) per "Leggi sulla protezione dei dati" si intendono tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, trattamento dei dati personali e privacy, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i) la Legge sulla protezione dei dati del Regno Unito (Data Protection Act) del 2018;

ii) il Regolamento (UE) 2016/679, ossia il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e il GDPR del Regno Unito (GDPR UK); e

iii) la Normativa di recepimento della Direttiva CE in materia di privacy e comunicazioni elettroniche del Regno Unito (Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations) del 2003 (così come eventualmente di volta in volta modificata).

 

(e) per "Beni" si intendono i beni descritti nella Comanda.

(f) per "Società Honda" si intende (i) la Società, (ii) qualsiasi holding al momento detenuta dalla Società e (iii) qualsiasi consociata al momento detenuta dalla Società o da una qualunque holding della Società ("holding" e "consociata" avranno, rispettivamente, il significato di cui all'Articolo 1159 della Legge sulle società del Regno Unito (Companies Act) del 2006).

(g) per "Diritti di proprietà intellettuale" si intendono tutti i brevetti, i diritti sulle invenzioni, i diritti d'autore, i marchi commerciali, i diritti di avviamento o di intentare un'azione per commercializzazione ingannevole o concorrenza sleale, i diritti sui disegni, i diritti sul software, i diritti sulle banche dati, i diritti sulla topografia, i diritti morali, i diritti sulle informazioni riservate (compresi il know-how e i segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, registrato o non registrato, comprese tutte le domande per il riconoscimento di tali diritti, in qualsiasi parte del mondo.

(h) per "Comanda" si intende la comanda di acquisto emesso dalla Società nei confronti del Fornitore.

(i) per "Servizi" si intendono i servizi descritti nella Comanda.

(j) per "Specifiche" si intende la descrizione tecnica (se presente) dei Beni o Servizi indicati o a cui si fa riferimento nella Comanda.

(k) per "Fornitore" si intende il destinatario specificato nella Comanda.

2 ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

(1) La Comanda viene effettuata a dipendenza dei presenti Termini e condizioni ("Condizioni"), a meno che la Società e il Fornitore non abbiano concordato altre condizioni, pattuite o incorporate mediante (a) accordo o (b) nell'ambito di una qualsiasi trattativa tra la Società e il Fornitore ("Condizioni Prevalenti"), nel qual caso, in presenza di un eventuale conflitto tra le presenti Condizioni e le Condizioni Prevalenti, prevarranno queste ultime. In assenza di Condizioni Prevalenti, in dipendenza delle Clausole 2(3) e 2(5), nessuna modifica alle presenti Condizioni sarà valida ed efficace a meno che non venga effettuata per iscritto e firmata da o per conto sia della Società che del Fornitore.

(2) Una Comanda costituisce un'offerta di acquisto da parte della Società di Beni o Servizi soggetti alle presenti Condizioni. Qualora il Fornitore accetti la Comanda (verbalmente o per iscritto o avviandone l'esecuzione), verrà stipulato un Contratto sulla base delle presenti Condizioni. Qualsiasi controfferta da parte del Fornitore si riterrà validamente accettata solo se detta accettazione viene effettuata per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato della Società.

(3) Successivamente all'accettazione da parte del Fornitore, la Società avrà il diritto di modificare, in misura ragionevole, la quantità, la qualità o il design dei Beni o dei Servizi. In tal caso, il prezzo e la consegna saranno soggetti a un conseguente adeguamento così come ragionevole in virtù di detta modifica. Tali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto e firmate per conto della Società.

(4) Qualsiasi addebito minimo applicato dal Fornitore dovrà essere notificato alla Società il prima possibile successivamente alla ricezione della Comanda. La Società si riserva il diritto di dare disposizione al Fornitore di fornire la quantità massima rientrante in tale addebito minimo.

(5) Salvo altrimenti concordato per iscritto dalla Società, il prezzo da pagare per i Beni e/o i Servizi sarà quello indicato nella Comanda.

(6) La Società confida sull'esperienza del Fornitore laddove la Società abbia richiesto al Fornitore i suoi consigli o suggerimenti.

3 CONSEGNA

(1) I Beni (debitamente etichettati e imballati e protetti in modo tale da giungere a destinazione in buone condizioni) dovranno essere consegnati ad opera del Fornitore a suo rischio e spese, e i Servizi dovranno essere eseguiti nel luogo indicato nella Comanda o nell'eventuale altro luogo concordato per iscritto dalle parti.

(2) Qualora richiestole dal Fornitore, la Società dovrà restituire al Fornitore qualsiasi materiale da imballaggio riutilizzabile a rischio e spese del Fornitore.

(3) Il tempo costituisce un elemento fondamentale rispetto alla consegna dei Beni e all'esecuzione dei Servizi. La Società si riserva il diritto di annullare, in tutto o in parte, la Comanda in questione senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore qualora i Beni non vengano consegnati o i Servizi non vengano eseguiti entro il termine specificato nella Comanda.

Nel caso di una siffatta cancellazione, la Società avrà la facoltà di:

(a) restituire al Fornitore, a rischio e spese del Fornitore, gli eventuali Beni già consegnati secondo quanto qui previsto che risultano non praticamente e commercialmente utilizzabili;

(b) richiedere al Fornitore di cessare eventuali Servizi che il Fornitore ha già iniziato ad eseguire secondo quanto qui previsto che risultano non praticamente e commercialmente utilizzabili;

(c) recuperare dal Fornitore eventuali somme pagate dalla Società in relazione a tali Beni e/o Servizi; e

(d) ricevere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese aggiuntive ragionevolmente sostenute dalla Società per ottenere altri Beni e/o Servizi in sostituzione di quelli rispetto ai quali il Contratto è stato risolto.

(4) La Società avrà la facoltà, a propria discrezione, di accettare o meno eventuali Beni consegnati in eccesso rispetto alle quantità specificate nella Comanda. In caso di mancata accettazione, tali Beni verranno restituiti dalla Società a rischio e spese del Fornitore. Eventuali spese di deposito in merito saranno a carico del Fornitore.

(5) La Società si riserva il diritto di non accettare la consegna in conto vendita.

(6) Tutti i Beni consegnati e i Servizi eseguiti saranno soggetti all'ispezione e all'approvazione della Società. Gli eventuali Beni respinti dalla Società in quanto non conformi alla Comanda saranno restituiti a rischio e spese del Fornitore.

4 RISCHIO E PROPRIETÀ

(1) Salvo altrimenti indicato nella Comanda, ogni rischio relativo ai Beni rimarrà in capo al Fornitore fino al momento della consegna dei Beni alla Società. Il Fornitore dovrà scaricare i Beni a proprio rischio così come indicato dalla Società.

(2) La proprietà dei Beni passerà in capo alla Società al momento della consegna, fatto salvo qualsivoglia diritto di rigetto che possa spettare alla Società in dipendenza delle presenti Condizioni o del diritto comune.

5 PREZZO E PAGAMENTO

(1) Salvo altrimenti specificato nella Comanda, il prezzo dovrà essere pagato entro il 30 del mese di calendario successivo al mese in cui i Beni sono stati consegnati (in conformità alla Clausola 3) o in cui è stata completata l'esecuzione dei Servizi.

(2) Salvo altrimenti concordato per iscritto dalle parti, non sarà a carico della Società alcun costo di trasporto né alcun costo di imballo o imballaggio in scatole, gabbie, fusti, casse, contenitori o altri materiali da imballaggio.

(3) Qualora il Fornitore consegni i Beni o esegua i Servizi prima della data concordata o specificata dalla Società, la Società si riserva il diritto di ritardare il pagamento fino alla relativa data di scadenza prevista dal Contratto.

(4) Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio, la Società si riserva il diritto di compensare qualsiasi importo che risulti in un qualsiasi momento alla stessa dovuto dal Fornitore con qualsiasi importo da essa dovuto al Fornitore in dipendenza del Contratto.

6 GARANZIA

(1) Il Fornitore garantisce alla Società di disporre di un titolo di proprietà valido e sufficiente relativamente ai Beni.

(2) Il Fornitore garantisce alla Società che i Beni e/o i Servizi:

(a) saranno conformi alla qualità, alla quantità, alla descrizione e agli altri dettagli riportati nella Comanda e nelle Specifiche;

(b) saranno conformi a tutti i disegni, le descrizioni e le specifiche forniti al Fornitore dalla Società, nonché a tutti i campioni e alle forniture precedentemente approvati dalla Società;

(c) presenteranno materiali e una lavorazione di qualità;

(d) saranno di qualità soddisfacente e idonei agli usi previsti così come espressamente o implicitamente resi noti al Fornitore;

(e) saranno privi di qualunque difetto nei materiali, nella lavorazione e nell'installazione per il periodo indicato nella Comanda o nelle Specifiche (o, laddove non sia riportato alcun periodo di tal tipo, per 24 mesi dalla data di consegna (nel caso di Beni) o dalla data di completamento dell'esecuzione (nel caso di Servizi));

(f) saranno conformi alle norme e ai regolamenti di qualsiasi ente governativo o altro organismo di regolamentazione specificati nella Comanda o nelle Specifiche; e

(g) rispetteranno tutte le leggi applicabili in vigore in quel momento all'interno di qualsiasi stato avente relativa giurisdizione notificato dalla Società al Fornitore.

(3) Il Fornitore garantisce altresì alla Società che i Servizi verranno eseguiti utilizzando tutte le competenze, la cura e la diligenza ragionevoli.

(4) Fatta salva la Clausola 6(2), il Fornitore garantisce che la sicurezza dei Beni sarà quella che le persone hanno generalmente il diritto di aspettarsi e che i Beni saranno, sotto tutti gli aspetti, conformi alle eventuali normative pertinenti che possano risultare emanate in dipendenza della Legge sulla tutela dei consumatori del Regno Unito (Consumer Protection Act) del 1987 al momento della consegna (a prescindere dal fatto che tali normative siano in quel momento in vigore o meno).

(5) Fatta salva la Clausola 6(4), il Fornitore dovrà garantire che i Beni siano correttamente etichettati in conformità a tutti gli standard di sicurezza pertinenti nonché alle normative e/o ai requisiti applicabili ai Beni.

(6) Il Fornitore dovrà fornire istruzioni complete e adeguate in relazione all'assemblaggio, all'installazione e/o all'utilizzo dei Beni in modo tale da garantire che i Beni siano, per quanto possibile, sicuri e non presentino rischi per la salute di alcuna persona durante l'uso.

(7) Tutti i Beni saranno soggetti all'ispezione e all'approvazione da parte della Società, che dovrà provvedere a effettuarle entro un termine ragionevole dalla consegna dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi. Qualora i Beni o i Servizi non siano conformi, sotto tutti gli aspetti, al Contratto, la Società avrà il diritto di:

(a) rifiutare i Beni o i Servizi anche se li ha già pagati. Gli eventuali Beni rifiutati saranno detenuti a rischio del Fornitore e restituibili a spese del Fornitore;

o

(b) organizzare la riparazione, sostituzione o riesecuzione dei Beni o Servizi non conformi in modo tale che soddisfino i requisiti di cui sopra, addebitando al Fornitore il costo del relativo intervento necessario sostenuto dalla Società.

(8) Le disposizioni di cui nella presente Clausola 6 rimarranno in vigore anche successivamente a qualsiasi consegna, ispezione, accettazione, pagamento o esecuzione effettuati in dipendenza del Contratto e si estenderanno a qualsiasi Bene o Servizio sostitutivo, riparato, succedaneo o correttivo fornito dal Fornitore.

7 ISPEZIONE, TEST E CERTIFICAZIONE

(1) Prima di spedire i Beni, il Fornitore dovrà ispezionarli o testarli accuratamente per verificarne la conformità alle Specifiche e a tutti gli standard di sicurezza pertinenti nonché alle normative e/o ai requisiti applicabili ai Beni e, su richiesta, dovrà fornire una copia della scheda di prova certificata dal Fornitore come copia autentica.

(2) Il Fornitore dovrà, su richiesta, fornire tutti i mezzi ragionevoli per consentire alla Società o ai soggetti autorizzati dalla Società di ispezionare o testare i Beni durante o al termine del relativo processo di fabbricazione.

(3) Qualora, durante l'ispezione o il test, emerga che i Beni non sono conformi ai requisiti della Società, la Società dovrà informare il Fornitore in merito e il Fornitore dovrà adottare le eventuali misure necessarie per garantire tale conformità.

8 PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE

(1) Il Fornitore garantisce che la vendita o l'utilizzo dei Beni e/o dei Servizi non violerà alcun Diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore dovrà sempre risarcire e tenere indenne la Società rispetto a tutte le passività dirette, indirette e consequenziali (incluse perdite di profitti, perdite di affari, svalutazione dell'avviamento e perdite simili), nonché rispetto a tutte le rivendicazioni, le perdite, i costi e le spese (incluse le spese legali e altre spese ed emolumenti professionali) risultanti da qualsiasi violazione effettiva o presunta di un qualunque Diritto di proprietà intellettuale di terzi derivante dalla vendita o dall'utilizzo dei Beni e/o dei Servizi.

(2) Nel caso in cui venga presentata una siffatta azione o rivendicazione nei confronti della Società, la Società dovrà prontamente informare il Fornitore in merito, il quale dovrà collaborare pienamente con la Società e assisterla attivamente nella difesa contro tale azione o rivendicazione.

9 PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ

(1) Tutti i modelli, gli stampi, le maschere, gli strumenti, gli impianti, i campioni e i materiali, nonché tutti i progetti, i design, i disegni e gli altri documenti inviati dalla Società al Fornitore in relazione alla fabbricazione dei beni comandati rimarranno di proprietà della Società e dovranno essere mantenuti riservati e utilizzati esclusivamente per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e garantire il mantenimento di una polizza di assicurazione contro tutti i rischi in relazione a tutti codesti elementi forniti dalla Società.

(2) La Comanda viene effettuato con l'intesa che tutti i Diritti di proprietà intellettuale:

(a) relativi a tutti i Beni appositamente fabbricati per la Società;

(b) derivanti dall'esecuzione dei Servizi; e

(c) relativi a qualsiasi miglioramento o sviluppo dei Beni che il Fornitore possa apportare o suggerire, appartengano alla Società. Il Fornitore non dovrà fornire a terzi tali Beni appositamente fabbricati per la Società, né dovrà utilizzare altrimenti detti Diritti di proprietà intellettuale senza il previo consenso scritto della Società.

10 INFORMAZIONI RISERVATE

Il Fornitore, ivi compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i suoi dipendenti, amministratori, appaltatori, ecc., dovrà mantenere il massimo riserbo su tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative aventi natura riservata che sono stati divulgati al Fornitore dalla Società o dagli agenti della stessa, nonché su qualsiasi altra informazione riservata riguardante l'attività o i prodotti della Società che il Fornitore possa ottenere. Il Fornitore dovrà limitare la divulgazione di tale materiale riservato unicamente ai propri dipendenti che necessitano di conoscerlo ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del cliente.

11 FORZA MAGGIORE

La Società potrà posticipare la data di consegna dei Beni o di esecuzione dei Servizi o di pagamento, nonché annullare la Comanda o qualsiasi parte dello stesso non ancora evasa senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore qualora l'esigenza della Società di ottenere i Beni o i Servizi venga al momento meno o qualora l'attività della Società subisca un'interruzione a causa di incendi, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, atti o restrizioni imposti da qualsiasi governo o autorità pubblica, guerre, scoppio di ostilità di qualunque tipo o qualsiasi altra questione al di fuori del controllo della Società.

12 INDENNIZZO

Il Fornitore dovrà sempre risarcire interamente e tenere indenne la Società e qualsiasi Società Honda rispetto a tutte le passività dirette, indirette e consequenziali (incluse perdite di profitti, perdite di affari, svalutazione dell'avviamento e perdite simili), nonché rispetto a tutte le rivendicazioni, le perdite, i costi e le spese (incluse le spese legali e altre spese ed emolumenti professionali) in presenza di eventuali circostanze che comportino una negligenza da parte del Fornitore o dei suoi dipendenti o agenti o altro o derivanti da o correlati ai Beni e/o ai Servizi o a qualsiasi violazione da parte del Fornitore di una qualunque delle presenti Condizioni. Fatto salvo il suo carattere generale, l'indennizzo di cui sopra si estenderà alla copertura di quanto segue:

(a) qualsiasi inadempienza o ritardo nella consegna dei Beni;

(b) qualsiasi difetto presente nei Beni o nella loro progettazione o fabbricazione;

(c) qualsiasi difetto presente nei Servizi; e

(d) qualsiasi rivendicazione avanzata nei confronti di qualsiasi Società Honda a dipendenza dei termini riportati nel Libretto di manutenzione e garanzia di tale Società Honda che sia imputabile (direttamente o indirettamente) a un difetto presente nei Beni o nella loro progettazione o fabbricazione o a un difetto presente nei Servizi.

13 ASSICURAZIONE

Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere pienamente valida ed efficace per 6 anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto un'assicurazione di responsabilità civile prodotti e, ove opportuno, un'assicurazione di responsabilità civile professionale per un importo, nonché sea dipendenza dei termini e con gli assicuratori eventualmente specificati dalla Società o altrimenti ragionevolmente accettabili per la Società, impegnandosi altresì, su richiesta della Società, a fornire le prove dell'esistenza di tali polizze di assicurazione e del pagamento dei relativi premi previsti ai fini della loro ispezione da parte della Società.

14 RISOLUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

(1) Fatti salvi gli eventuali altri diritti di cui la Società possa godere, la Società potrà risolvere il Contratto qualora:

(a) il Fornitore commetta una qualsiasi violazione continuativa o sostanziale di una qualsiasi delle presenti Condizioni e, laddove sia possibile porre rimedio a tale violazione, il Fornitore non vi ponga rimedio entro 14 giorni dal ricevimento di una notifica scritta da parte della Società in cui siano riportati tutti i dettagli relativi alla violazione e venga richiesto di porvi rimedio;

(b) venga nominato un curatore (o un funzionario analogo) oppure un creditore ipotecario prenda possesso di un qualsiasi bene o di una qualsiasi proprietà del Fornitore;

(c) il Fornitore (ove sia una società di capitali) addivenga a un concordato preventivo volontario (o un accordo simile) con i propri creditori o sia sottoposto a una procedura di insolvenza in una qualsiasi giurisdizione o sia messo in liquidazione o venga nominato un curatore rispetto ai suoi beni;

(d) il Fornitore (ove sia una persona fisica o una società di persone) addivenga a un concordato preventivo con i propri creditori o venga emesso nei suoi confronti un provvedimento di nomina di un curatore fallimentare o venga presentata nei suoi confronti un'istanza di fallimento; o

(e) il Fornitore cessi, o minacci di cessare, il proseguimento della propria attività.

(2) Alla risoluzione del Contratto:

(a) il Fornitore dovrà restituire tutti i beni di proprietà della Società e, qualora non vi provveda, la Società potrà accedere ai locali del Fornitore e prendere possesso di detti beni. Fino a che i beni non saranno stati restituiti, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non dovrà utilizzarli per alcuno scopo. In caso di fallimento o insolvenza, il Fornitore si impegna a notificare alle autorità competenti i beni di proprietà della Società;

(b) i diritti, i rimedi, gli obblighi e le responsabilità maturati dalle parti rimarranno invariati, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione esistente alla data di risoluzione o prima di tale data; e

c) le clausole che, espressamente o implicitamente, hanno efficacia successivamente alla risoluzione continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci.

15 PUBBLICITÀ

Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto della Società, pubblicizzare o annunciare pubblicamente che fornisce Beni o Servizi alla Società.

16 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(1) Nulla di quanto riportato nelle presenti Condizioni limiterà o escluderà la responsabilità della Società in caso di morte o lesioni personali dovute a negligenza, frode o falsa dichiarazione fraudolenta da parte della Società.

(2) Fatta salva la Clausola 16(1):

(a) la Società non sarà responsabile nei confronti del Fornitore, in ambito contrattuale, per atto illecito (inclusa la negligenza), per violazione di obblighi legali o altro, in relazione a qualsiasi perdita di profitti o contratti o a qualsiasi perdita indiretta o consequenziale derivante da negligenza, violazione del contratto o altro; e

(b) la responsabilità complessiva della Società nei confronti del Fornitore in relazione a tutte le altre perdite derivanti da o correlate al Contratto non potrà superare il prezzo da pagarsi in dipendenza del Contratto.

17 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE ANTICORRUZIONE

(1) Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, le normative e i provvedimenti applicabili in materia di anticorruzione, inclusa la Legge anticorruzione del Regno Unito (Bribery Act) del 2010, e dovrà adottare e mantenere delle proprie politiche e procedure (comprese le procedure adeguate di cui alla Legge anticorruzione del Regno Unito (Bribery Act) del 2010) per garantire la propria conformità a tali leggi, normative e provvedimenti, nonché per farli rispettare, ove opportuno.

(2) Il Fornitore dovrà garantire che qualsiasi fornitore dallo stesso ingaggiato in relazione al Contratto sia vincolato da termini equivalenti a quelli imposti al Fornitore nella presente Clausola 17. Il Fornitore sarà responsabile del rispetto e dell'adempimento di detti termini da parte di tali soggetti e sarà direttamente responsabile nei confronti della Società per qualsiasi violazione di detti termini da parte di tali soggetti.

(3) Il Fornitore dovrà comunicare prontamente alla Società qualsiasi richiesta relativa a qualsiasi vantaggio finanziario indebito o altro vantaggio indebito di qualunque tipo ricevuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.

(4) La violazione della presente Clausola 17 sarà ritenuta una violazione sostanziale, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

 

18 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE ANTISCHIAVITÙ

(1) Il Fornitore non dovrà intraprendere alcuna pratica che equivalga a:

(a) schiavitù o servitù (secondo l'interpretazione di tali termini conforme all'Articolo 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, così come modificata);

(b) lavoro forzato od obbligatorio (così come definito dal Protocollo e dalla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro);

(c) traffico di esseri umani; o

(d) organizzare o facilitare il viaggio di un'altra persona ai fini del suo sfruttamento.

(2) Il Fornitore dovrà rispettare, nonché far sì che il medesimo obbligo sia rispettato dai propri funzionari, dipendenti, agenti e subappaltatori e da qualsiasi altro soggetto che svolga dei servizi per il Fornitore o per suo conto in relazione alle presenti Condizioni:

(a) rispettare tutte le Leggi antischiavitù applicabili;

(b) non compiere alcun atto od omissione che costituisca o possa costituire un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(c) non attuare o intraprendere consapevolmente alcuna pratica che costituisca o possa costituire un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(d) non compiere alcun atto od omissione che determini o possa determinare la violazione da parte della Società di una qualsiasi Legge antischiavitù o la commissione da parte della Società di un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(e) rispettare la politica antischiavitù e/o il codice di condotta della Società, così come notificati al Fornitore e di volta in volta aggiornati; e

(f) notificare prontamente alla Società qualsiasi violazione della presente Clausola 18.

(3) La violazione della presente Clausola 18 sarà ritenuta una violazione sostanziale, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

19 LEGGI SULLA CRIMINALITÀ FINANZIARIA

(1) Il Fornitore dovrà:

(a) astenersi dall'intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe:

un reato di agevolazione dell'evasione fiscale nel Regno Unito in dipendenza dell’Articolo 45(1) della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017;

un reato di agevolazione dell'evasione fiscale all'estero in dipendenza dell’Articolo 46(1) della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017; o

un'agevolazione dell'evasione fiscale o un reato analogo in dipendenza di altre leggi applicabili al Fornitore (compresa qualsiasi normativa dell'Unione europea applicabile).

(b) segnalare prontamente alla Società qualsiasi richiesta da parte di terzi di facilitare l'evasione fiscale in dipendenza della Parte 3 della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017 e/o in dipendenza di altre leggi applicabili al Fornitore (compresa qualsiasi normativa dell'Unione europea applicabile) in relazione all'esecuzione del presente Contratto; e

(c) garantire che tutti i soggetti associati al Fornitore o altri soggetti che stanno eseguendo dei servizi o fornendo dei beni in relazione al presente Contratto rispettino la presente Clausola 19.

(2) Il mancato rispetto della Clausola 19(1) potrà comportare la risoluzione immediata del presente Contratto.

20 PROTEZIONE DEI DATI

(1) Nell'esecuzione dei Servizi e nell'adempimento degli altri suoi obblighi in dipendenza del presente Contratto, il Fornitore dovrà rispettare tutte le Leggi sulla protezione dei dati applicabili.

(2) Il Fornitore non dovrà causare la violazione da parte di alcuna Società Honda di alcun obbligo previsto da una qualunque Legge sulla protezione dei dati e dovrà risarcire alla Società tutti i costi, le perdite, le multe e le spese legali dalla stessa sostenuti per effetto di tale violazione.

(3) Il Fornitore dovrà informare la Società senza indebito ritardo qualora, nell'esecuzione dei Servizi, individui delle aree di mancata conformità effettiva o potenziale a qualsiasi Legge sulla protezione dei dati o alla presente Clausola 20. 

(4) Qualsiasi violazione della presente Clausola 20 da parte del Fornitore costituirà una violazione sostanziale del presente Contratto, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

21 LEGGE APPLICABILE

Le presenti Condizioni e tutti i Contratti ivi contemplati saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi di Inghilterra e Galles e il Fornitore accetta di sottostare alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Inghilterra e Galles.

22 DISPOSIZIONI GENERALI

(1) Nulla di quanto riportato nelle presenti Condizioni autorizza il Fornitore a stipulare alcun accordo contrattuale in nome o per conto della Società, né si intende o si ritiene che implichi la costituzione di alcuna partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti.

(2) Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto della Società, cedere, trasferire, attribuire, subappaltare o trattare in alcun altro modo qualsiasi diritto od obbligo della Società di cui nelle presenti Condizioni.

(3) Le presenti Condizioni non saranno applicabili da un soggetto che non vi figuri come parte in dipendenza della Legge sui contratti (diritti di terzi) del Regno Unito (Contracts (Rights of Third Parties) Act) del 1999 o altrimenti.

(4) Nessuna rinuncia da parte della Società rispetto a qualsiasi violazione delle presenti Condizioni da parte del Fornitore sarà ritenuta una rinuncia rispetto a qualsiasi violazione successiva delle stesse o di qualsiasi altra disposizione.

(5) Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni venga dichiarata nulla, annullabile, illegale o altrimenti inapplicabile da parte di una qualsiasi autorità giudiziaria o di altro tipo competente, tale disposizione verrà limitata o eliminata nella misura minima necessaria cosicché le presenti Condizioni rimarranno per il resto pienamente valide, in vigore e applicabili.